Dal 7 agosto 2023, entrerà in vigore l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riguarda la regolarizzazione delle cripto-attività e dei redditi ad esse correlati. La normativa prevede che siano disponibili modelli e istruzioni per la regolarizzazione di tutte le cripto-attività e i redditi ottenuti entro il 31 dicembre 2021.
Per poter avviare il processo di regolarizzazione, sarà necessario pagare la sanzione relativa alle eventuali violazioni delle norme fiscali o alle imposte sul reddito omesso derivante dalle cripto-attività. Successivamente, si potrà presentare la richiesta di regolarizzazione entro il 30 novembre 2023.
I soggetti che potranno accedere a questa procedura sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici. Saranno ammesse alla regolarizzazione solo le violazioni commesse fino al 2021, per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento dei redditi o di contestazione delle violazioni delle norme fiscali.
Coloro che si trovano in questa situazione potranno regolarizzare la propria posizione presentando una richiesta e pagando una sanzione ridotta dello 0,5% per ogni anno di valore delle attività non dichiarate.
I soggetti che, nel periodo preso in considerazione, hanno realizzato reddito potranno regolarizzare la loro posizione tramite la presentazione della richiesta e il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività al termine di ogni anno o al momento del realizzo, oltre a una somma aggiuntiva dello 0,5% per ogni anno di valore per la mancata indicazione delle cripto-attività nel quadro RW.
È importante sottolineare che la procedura di regolarizzazione sarà subordinata alla dimostrazione della provenienza legale dei fondi investiti, in conformità con la legge n. 197 del 2022. Pertanto, sarà necessario fornire una documentazione completa per supportare la richiesta di regolarizzazione, compresa la prova della riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.
La richiesta dovrà essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio delle entrate territorialmente competente, entro il 30 novembre 2023.
Si ricorda che le somme dovute non potranno essere compensate con altre imposte, come stabilito nel provvedimento attuativo.
In caso di non completamento corretto della procedura di regolarizzazione, l’ufficio delle entrate potrà avviare normali attività di accertamento e recupero delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute.
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